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Organizziamo il corso RSPP datore di Lavoro 2022
AVAL Confartigianato, dopo aver organizzato il precedente Corso RSPP datore di lavoro, lavoratori e preposti per il 2021, ha rinnovato la convenzione per i soci per l'anno 2022.
Per coloro che sono interessati, possono contattare il Per. Ind. Walter Spertino, ai recapiti riportati nel volantino, il quale passerà presto nei vari mercati liguri non ancora visitati nel 2021, per illustrare i dettagli dei corsi RSPP e per lavoratori, a coloro che sono interessati.
Per tutti i dettagli a riguardo, si prega di visionare il volantino.
A beneficio di coloro che non sanno di cosa si tratti, ricordiamo che i datori di lavoro e quindi titolari di concessione di commercio ambulante, che hanno con se al banco un famigliare, un dipendente o anche un apprendista, è tenuto per legge a frequentare un corso da Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (in base all'art. 34 D.lgs 81/08).
ATTENZIONE ALLE SANZIONI!!!
La mancata ottemperanza, agli obblighi previsti dall'articolo 34 di cui sopra, comporta l'arresto del datore di lavoro fino a 6 mesi o l'ammenda fino a € 7.014,40.
Lo stesso obbligo di legge, vale anche per i famigliari o i dipendenti, che lavorano con il titolare o a cui viene affidato, un banco in gestione autonoma. Quindi anch'essi, hanno l'obbligo di svolgere un corso di sicurezza e salute sul lavoro, se pur per molte meno ore (in base agli art. 36 e 37 D.lgs 81/08).
ATTENZIONE ALLE SANZIONI!!!
La mancata ottemperanza, agli obblighi previsti per la mancata e adeguata formazione dei propri lavoratorei, comporta l'arresto fino a 4 mesi o una sanzione fino a € 6.388,23 (art. 55, c. 5 lett. c, D.lgs 81/08).
Se qualcuno di voi, avesse già svolto in passato uno di questi corsi, ricordiamo che hanno validità di 5 anni e trascorso questo tempo, se non si è rinnovata l'attestazione, questa è da ritenersi sospesa, fino al rinnovo successivo.
Teniamo anche a ricordarvi, che il titolare di concessione, che svolge la mansione di datore di lavoro e quindi di RSPP (qualora non avesse nominato per tale mansione, un proprio lavoratore o un professionista esterno), è anche tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi DVR, in quanto è per lui un obbligo indelegabile (in base all'art. 17 e 28 D.lgs 81/08).
ATTENZIONE ALLE SANZIONI!!!
In caso di controlli da parte degli organi di vigilanza, per chi a riguardo, venisse trovato in difetto dell'articolo 17 di cui sopra, è prevista la SOSPENSIONE DELL'ATTIVTA' COMMERCIALE, fino ad adempiumento avvenuto e una sanzoine fino a € 7.862,44 o l'arresto fino a 6 mesi (art. 55, c. 1 lett. b, D.lgs 81/08), oltre all'arresto fino a un mese o una sanzione accessoria, per la mancata formazione dei propri lavoratori, fino a € 982,81 (art. 56, c. 1 lett. b D.lgs 81/08). Invece per la mancata ottemperanza dell'articolo 28, sono previste le sanzioni cumulabili alla precedente, fino a € 2.457,02 per non averlo redatto (art. 55, c. 4, D.lgs 81/08) e fino a € 8.108,14, per non averlo con se al banco (art. 55, c. 5 lett. f, D.lgs 81/08).
Inoltre, il datore di lavoro, che dopo essere stato legittimamente sospeso dall'attività commerciale, non ottempera all'ordine dell'organo di vigilanza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o € 250,00 per ogni giorno di pena detentiva, dove la sanzione, non può essere inferiore a € 2.000 (art. 301 v. n. 7537 D.lgs 81/08 ). La pena detentiva può essere revocata, a seguito di un positivo accertamento, del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e dal pagamento di una sanzione pari a € 3.200.
Molti ora diranno "Tanto i controlli non ci sono e non ci sono mai stati".
Ma allora perché ne parliamo?
Facciamo un esempio banale:
Immaginiamo un nostro famigliare o un nostro dipendente che sale su una scala per addobbare un ombrellone o per sistemare un telo per la pioggia.
Se dovesse cadere riportando gravi conseguenze, magari semplicemente perché scontrato da un passante, quali sono le conseguenze per voi?
1) Arrivano gli operatori di soccorso del 112, che constatando i fatti, tramettono l’accaduto alla ASL in base al protocollo d’intesa siglato in data 8/07/13 tra la Regione Liguria, le procure della Repubblica, le ASL, le Aziende Ospedaliere e l’INAIL.
2) Iniziano i guai!!! La ASL apre subito un’indagine in merito per incidente sul lavoro.
3) Vi chiede anzi tutto se avete fatto la valutazione dei rischi e di visionare il relativo documento DVR, la scala era a norma EN 131?, Il lavoratore infortunato aveva i necessari dispositivi di protezione individuale? Etc...
4) C’è tutto? Bene allora inizia un controllo per vedere se avete valutato tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore in questione. Non lo avete?
Sono dolori veri sia dal punto vista pecuniario che penale in base a D.lgs 81/08 art.17.
a cura della redazione AVAL Confartigianato
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